ANAGRAFE CONDOMINIALE

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Oggetto: anagrafe condominiale
Il nuovo articolo 1130 c.c. modificato dalla Legge n. 220 del 11/12/2012 e in
vigore dal 18 Giugno 2013, impone la creazione dell’Anagrafe Condominiale.
Tale registro deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e
della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
L'art. 63 disp. att. e trans. prevede che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto: pertanto è necessario trasmettere l'atto del Notaio.
Anche ogni variazione dei dati deve quindi essere comunicata
all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni da parte dei
condomini (per consentire l’aggiornamento del registro). L’amministratore, da
parte sua, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle predette
comunicazioni, è però tenuto a richiedere con lettera raccomandata
indirizzata al condomino interessato le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l’amministratore è quindi tenuto ad acquisire diversamente le informazioni
necessarie (ad esempio recandosi presso i competenti uffici pubblici o
incaricando di tale attività un professionista), addebitandone il costo ai diretti
interessati (ovviamente non all’intera compagine condominiale).

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